– § – ANCHE PER IL FRANCHISING C’E’ OBBLIGO DI MEDIAZIONE E ANCHE PER I MEDIATORI C’E’ OBBLIGO DI FORMAZIONE – § –
Con la riforma della giustizia civile sono in arrivo le novità sulla mediazione civile e commerciale e il franchising, come era già stato annunciato, rientra tra le nuove materie introdotte che dovranno esperire il procedimento di mediazione. Per sua caratteristica intrinseca, il settore dovrà essere ben approfondito dai mediatori operativi negli organi di mediazione affrontando anche uno specifico percorso formativo
E’ ormai questione di ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei tre decreti legislativi approvati in esame definitivo il 28 settembre dal Consiglio dei Ministri e firmati il 10 ottobre dal Presidente della Repubblica. Tali decreti concludono i percorso della riforma della giustizia che prende il nome di “riforma Cartabia”, che porta a termine quanto previsto dalla specifica legge delega (Legge 26.11.2021, n.206) e che, per la mediazione, sarà operativa dal 30.06.2023.
La riforma in questione interviene sul D.Lgs.4 marzo 2010, n.28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e apporta delle novità anche sulle materie per le quali, in caso di controversia, sarà obbligo procedere con una preliminare mediazione.
Nello specifico le materie che si aggiungono al precedente elenco riportato nell’Articolo 5, comma 1, sono associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura.

Sulla base di tale novità, il citato Articolo 5 (Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo), comma 1, trova un aggiornamento nel seguente testo:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
Al momento non è stata apportata alcuna modifica la testo della Legge 129/2004 che regolamenta proprio il franchising e che all’Articolo 7 (Conciliazione) ancora riporta:
“1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, e successive modificazioni”.
A quanto sopra seguono due considerazioni:
- La prima
Si riferisce ad una valutazione circa l’effettiva positività di far rientrare il franchising tra le materie obbligate ad attuare una mediazione rispetto alla necessaria trasparenza che l’istituto richiede, tanto che la norma stessa (L.129/2004) è una norma che regolamenta proprio la fase precontrattuale che si instaura tra le parti, con scambi di informazioni preliminari che possono risultare determinanti e, tra questi, non possono che rientrare anche i contenziosi. Infatti, tra le informazioni precontrattuali che l’affiliante deve fornire al potenziale affiliato, l’Articolo 4, comma 1, lett.f), prevede “la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy”. Come si nota, non c’era già la conciliazione e non ci sarà la mediazione e i motivi sono riportati in due miei precedenti interventi ai quali rimando: “Franchising, quando la norma “nasconde” le informazioni sulle controversie” e “In arrivo la mediazione (ufficiale) per il franchising: è un bene?”.
- La seconda
Si riferisce alla effettiva conoscenza del settore da parte di che deve svolgere l’importantissimo ruolo di mediatore, non tanto dal punto di vista prettamente giuridico, contrattuale, neanche puramente aziendale (i mediatori sono tutti professionisti altamente qualificati e titolati), ma dal punto di vista dell’essenza e delle caratteristiche proprie del franchising, del suo potenziale effetto “ingannevole” (tanto da dover scomodare per anni e anni l’AGCM con provvedimenti anche nei confronti di grandi e importanti marchi) con tutti i riflessi che ciò comporta, del suo spirito fortemente collaborativo e cooperativistico, delle fortissime aspettative che la tipologia di rapporto comporta per le parti, ma tanto più, per una delle parti. Elementi che possono veramente incidere sullo stato d’animo e sul senso di giustizia di chi si avvicina ad una controversia e deve affrontare una mediazione che, come noto a tutti i mediatori, opera per ottenere il miglior risultato soddisfacente per ambedue le parti, spesso disinteressandosi anche dal “senso di giustizia”, ma puntando a ben altri elementi opportuni per ottenere il risultato win win per le parti che, bene ricordare, sono (e saranno) sempre due imprese.
Con questa considerazione che non voglio entrare nell’ambito soggettivo dei mediatori e della loro effettiva preparazione tecnica, ma l’esperienza di oltre 25 anni dal punto di vista professionale e dal punto di vista dell’erogazione di formazione a una variegata platea di soggetti, inclusi professionisti iscritti in Albi, porta a dare un sentito suggerimento circa l’effettiva necessità di una profonda conoscenza del settore franchising che ha peculiarità non presenti in altre tipologie di rapporti. Pertanto, mi auspicherei che tale considerazione venga interpretata come un sincero, sentito, nonché, prezioso consiglio affinchè ogni singolo mediatore possa svolgere la sua prestazione professionale con la massima efficacia, nell’interesse di se stesso e delle parti in causa.
Questo secondo punto, pertanto, apre uno scenario di carattere formativo e informativo rispetto alla preparazione tecnico-professionale dei mediatori i quali non potranno sottrarsi ad una specifica formazione che vada ben oltre il testo letterale della norma o delle caratteristiche contrattuali del rapporto instaurato o della tipologia di sistema di franchising interessato dalla controversia, ecc., ecc., ecc..
Una imminente occasione formativa è certamente l’evento al quale relazionerò e in programma per il 24.10.2022 dal titolo “Fare impresa con il franchising” nel corso del quale non sarà effettuata una relazione prettamente accademica, ma si entrerà nella reale “filosofia” di uno dei sistemi di sviluppo e crescita per le imprese maggiormente adottato nel mondo. In tal caso, per approfondimenti visitare la seguente pagina dalla quale è possibile scaricare anche la modulistica per la partecipazione.

