– § – FRANCHISING: LA SPERIMENTAZIONE DELLA FORMULA COMMERCIALE NON SI TOCCA – § –

Importantissima Sentenza ottenuta dallo Studio dell’Avv.Giovanni Adamo presso il Tribunale di Foggia in materia di contratto di franchising e sperimentazione della formula commerciale per la quale si va anche “oltre” allo stringente dettato normativo: (ancora) una gradita conferma di quanto costantemente espresso sul tema

Non posso che iniziare questo intervento con una triplice soddisfazione: (i) la prima giunge dalla conferma di quanto il sottoscritto, in termini di assistenza e consulenza alla costruzione tecnico-giuridica-aziendale di sistemi di franchising, sottolinei costantemente e continuamente l’importanza del duplice obbligo di sperimentazione imposto all’affiliante (qui uno dei tanti interventi sul tema risalente al lontano 2013); (ii) la seconda giunge dalla “vittoria” ottenuta dall’amico Avv.Giovanni Adamo che, ancora una volta, ha centrato uno dei temi più importanti in termini di tutela verso i franchisee e che in troppi, sia imprenditori, sia organismi “istituzionali”, sia consulenti di tali soggetti, trascurano e, occorre dire, nel tempo hanno volutamente trascurato, includendo in ciò l’ostracismo e l’impedimento espresso ed attuato verso una proposta di riforma della legge scritta proprio dal sottoscritto; (iii) la terza giunge dal perfetto allineamento tecnico-professionale che ancora una volta vede accumunati, in qualità di consulenti, il sottoscritto e l’amico Avv.Giovanni Adamo su qualsiasi tema che riguardi il franchising e che non esitiamo a portare alla luce ponendoci anche a e in contrasto con tutti i soggetti, gli organismi, le organizzazioni, ecc. che intenderebbero far passare altre tipologie di messaggi e di informazioni.

Detto questo, vediamo, in sintesi, cosa e come ha deciso il Tribunale di Foggia nella Sentenza iscritta al n.r.g.1239/2015 del 19.12.2022.

In tale contenzioso, il Tribunale affronta il tema di cosa sia la formula commerciale sperimentata nel franchising e di cosa accada se il franchisor cambia i prodotti da commercializzare in modo unilaterale, e senza il consenso del franchisee.

L’importante caso ha riguardato un sistema di franchising avente ad oggetto la vendita al pubblico di prodotti alimentari (gelaterie). Dopo una fase iniziale di produzione e commercializzazione di gelati realizzati con delle specifiche precise ed in modalità artigianale, così come erano state diffusamente reclamizzate agli aspiranti franchisee, il franchisor decideva di mutare in corso di rapporto la tipologia di produzione e le linee di prodotti, iniziando a fornire referenze con caratteristiche del tutto diverse da quelle possedute dai prodotti forniti in origine (da artigianali a industriali). Il franchisee, insoddisfatto della nuova tipologia produttiva e ritenendo che tali circostanze configurassero l’introduzione, nel contratto e nel rapporto di franchising, di una nuova formula commerciale che non era stata oggetto di adeguata sperimentazione, richiedeva la risoluzione del contratto di franchising.
Il franchisor, invece, riteneva il suo comportamento pienamente rispettoso degli obblighi contrattuali richiamando una specifica clausola contrattuale che avrebbe, appunto, autorizzato l’affiliante a modificare in corso di contratto i prodotti forniti anche senza il consenso del franchisee.

Secondo il Tribunale, “la modifica unilaterale della ‘ricetta’ per la produzione del gelato ha determinato un mutamento del know how, e dunque un’alterazione della complessiva ‘formula commerciale’ che la stessa concedente si era impegnata a trasferire. In tal modo XXXX ha violato uno specifico obbligo contrattuale, essenziale nell’economia del contratto di franchising, la cui causa concreta risiede proprio nel trasferimento di una particolare e già sperimentata formula commerciale all’affiliato, il quale, come ‘corrispettivo’ del vantaggio così conseguito, accetta di uniformarsi all’immagine ed alle condizioni di vendita del franchisor”.

In sintesi: la formula commerciale è, in sostanza, il know how e il franchisor non può cambiarla senza sperimentarla.

Il Tribunale ha anche specificato che “la variazione unilaterale del know how indicato nel contratto, quello sul quale si era formato l’accordo negoziale ed in relazione al quale l’affiliato si era determinato ad aderire al progetto, ha inciso significativamente sullo svolgimento del rapporto contrattuale, comportando per l’affiliato, inevitabilmente, maggiori difficoltà nella programmazione ed organizzazione della propria attività commerciale, dovute proprio alla modifica sostanziale del progetto imprenditoriale originariamente valutato al momento della stipula del contratto”.
Un’altra importante precisazione che ci giunge da questa Sentenza è il riferimento all’articolo 6, comma 1, L.198/1998 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive)[1].
Infatti, proprio in riferimento all’argomentazione sostenuta dall’affiliante secondo il quale, in ogni caso, la modifica unilaterale della formula commerciale sarebbe stata consentita da apposita clausola contrattuale, il Tribunale specifica: “Si tratta, a parere di questo giudicante, di una clausola contrattuale invalida per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo detta clausola è nulla ai sensi dell’art.6, Legge 192/1998, a norma del quale ‘è nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura’: tale norma, dettata in tema di subfornitura, è applicabile in via analogica al contratto di franchising, che, come il contratto di subfornitura, rientra nella categoria dei c.d. contratti di distribuzione”.
Non solo, ma tale clausola, secondo il Tribunale, sarebbe “invalida sotto il profilo causale, in quanto non risponde ad un interesse giuridicamente apprezzabile delle parti. Non è lecita la clausola che, come nel caso di specie, attribuisce ad una delle parti uno ius variandi ad nutum indeterminato, in quanto confliggente con il principio della vincolatività del contratto sancito dall’art. 1372 c.c.”.
Ed ancora, sempre in merito alla nullità di tale clausola, il Tribunale ribadisce che “detta clausola è incompatibile con la causa concreta del contratto di franchising, che si connota per un’intensa cooperazione ed integrazione tra franchisor e franchisee e per il trasferimento, dall’uno all’altro, di uno specifico know how e, nel complesso, di una particolare e già sperimentata formula commerciale, che, pertanto, non può essere unilateralmente ed arbitrariamente variata dall’affiliante nel corso del rapporto”.

In sintesi: è sempre nulla una clausola che prevede la disponibilità unilaterale a favore del franchisor di modificare unilateralmente la formula commerciale, una clausola invalidabile in termini di rapporti di subfornitura, invalidabile in quanto priva di causa in concreto e incompatibile con la cooperazione tra franchisor e franchisee.

Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento del franchisor.

Alla luce delle argomentazione esposte, indipendentemente se chi legge il presente intervento sia un franchisor o un franchisee, mi permetto (per la prima volta da quando esiste questo blog) di formulare un espresso invito ad entrare in contatto con il sottoscritto al fine predisporre un urgente check up sulla corretta impostazione del sistema di franchising predisposta dallo stesso affiliante o alla quale aderisce lo stesso affiliato.
Ciò semplicemente perchè la giurisprudenza sta certificando continuamente (e da tanto tempo) che le forme di trascuratezza professionale, imprenditoriale, tecnica, aziendale adottate e applicate in moltissime realtà stanno presentando conti molto alti e salati e una causa persa per un affiliato mette a rischio l’intera rete in un effetto domino che potrebbe diventare ingestibile e incontrollabile, così come la non azione tempestiva da parte di un affiliato, ove siano presenti i presupposti, rischia di portare lo stesso affiliato ad una condizione di spossatezza finanziaria tale da non avere più energie per qualsiasi forma di tutela.

(Nel blog potete individuare moltissimi interventi in tema di “sperimentazione della formula commerciale” facendo una ricerca per termine digitando “sperimentazione”)


[1] Art. 6. Nullità di clausole
1. E’ nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
2. E’ nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
3. E’ nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.