– § – BENETTON: SI IMPEGNA ALLA RIMOZONE DEGLI “ABUSI” SEGNALATI DA AGCM – § –
Dall’avvio delle indagini istruttoria di AGCM per “abuso di dipendenza economica”, il noto marchio propone la rimozione con i suoi “impegni”. Dopo Original Marines e McDonald’s, anche Benetton promette di rimuovere gli “abusi”
Era il 2020, più esattamente il 17 novembre 2020 con comunicazione alle Società in data 24 novembre 2020, e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava nei confronti delle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. un’istruttoria ai sensi dell’art.9, c.3-bis, della L.18.06.1998, n.192 e dell’art.14 della L.10.10.1990, n.287, al fine di verificare se Benetton, nell’ambito dei rapporti con i propri rivenditori (con contratti di franchising), aveva abusato della posizione di dipendenza economica in cui i medesimi potrebbero trovarsi, causando altresì un preteso nocumento al corretto dispiegamento della concorrenza nel settore.
Da premettere che “Benetton ritiene di aver sempre agito nel pieno rispetto della disciplina in materia di dipendenza economica, pertanto, contesta integralmente ciascuna delle prospettazioni contenute negli atti del procedimento ed in particolare nel Provvedimento di avvio. Fatta tale premessa, in spirito di piena collaborazione con l’Autorità, con il presente formulario, propone l’adozione di un pacchetto di misure volte a superare le preoccupazioni ad oggi espresse dall’Autorità e/o dagli Uffici nel corso delle interazioni avute. In particolare, tutte le misure proposte sono presentate senza che ciò costituisca acquiescenza o ammissione di responsabilità alcuna rispetto alle ipotesi di violazioni descritte nel Provvedimento di avvio e fatti salvi, in ogni caso, i diritti di difesa della
Società“.
Nel caso in esame, secondo le informazioni disponibili, l’AGCM ha ritenuto potesse configurarsi uno squilibrio eccessivo nei rapporti tra Benetton e i franchisee, alla luce degli impegni economici e degli oneri che gravavano in capo a quest’ultimi
sulla base del contratto di franchising, tale da rendere difficoltoso, se non impossibile, ricercare sul mercato alternative commerciali soddisfacenti.
Benetton, in sintesi, avrebbe imposto di mantenere una struttura di vendita ed un’organizzazione commerciale disegnata sulle sue esigenze, anche in considerazione del fatto che questa si garantiva contrattualmente la possibilità di fissare unilateralmente regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la struttura aziendale del franchisee, fino a ostacolare, se non impedire, la sua eventuale riconversione.
Il complesso delle clausole contrattuali riportate nei contratti di franchising, insieme a situazioni pregresse di franchisee caratterizzate da forti esposizioni debitorie proprio nei confronti di Benetton, sono state ritenute disincentivanti, sino a rendere impossibile, la ricerca da parte degli affiliati di alternative di mercato determinando, quindi, la dipendenza economica dal franchisor.

Molte le clausole contrattuali interessate: progetto architettonico, garanzia bancaria, polizza assicurativa; vincoli alla cessione del contratto, vincoli per la vendita del locale, esclusione di indennità e rimborsi nel caso di risoluzione contrattuale con connesse e speciali prerogative concesse a Benetton sulla merce invenduta e sugli arredamenti, politiche commerciali e promozionali, imposizione e applicazione discrezionale di clausole – ingiustificatamente gravose – volte alla gestione degli ordini di acquisto idonee a condizionare l’attività economica del franchisee impedendogli di gestire in autonomia la propria attività commerciale, procedure per gli acquisti con riassortimenti automatici senza l’emanazione di nuovi ordini da parte degli affiliati, obblighi di superamento di soglie, ecc..
Le molteplici misure proposte da Benetton sono la conseguenza delle molteplici osservazioni e rilievi formulati da AGCM e che hanno ad oggetto le seguenti aree:
A. Eliminazione della Ricognizione del debito e procedura di sospensione delle forniture in caso di inadempimento dell’Affiliato;
B. Budget e formazione dell’ordine;
C. Riassortimento dei prodotti;
D. Condizioni generali di vendita;
E. Le fasi conclusive del rapporto;
F. Recesso per l’Affiliato.
In sintesi i contenuti proposti risultano i seguenti:
A. ELIMINAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DEL DEBITO E PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELLE FORNITURE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’AFFILIATO
MISURA 1: Eliminazione dal modello contrattuale standard dell’attuale allegato 9 “Obblighi di pagamento dell’affiliato nei confronti di Benetton” (ricognizione del debito pregresso) e di ogni ulteriore riferimento ad esso e procedura di sospensione delle forniture in caso di inadempimento dell’affiliato alle specifiche obbligazioni derivanti dal contratto di franchising, in virtù dell’indipendenza dei diversi rapporti negoziali tra Benetton e l’affiliato esplicitata all’articolo 15 del nuovo modello contrattuale.
B. BUDGET E FORMAZIONE DELL’ORDINE
MISURA 2: Eliminazione di ogni riferimento al budget nei rapporti contrattuali di franchising.
MISURA 3: Composizione degli Ordini di Acquisto interamente e unilateralmente da parte dell’Affiliato e relativa policy: introduzione di una policy, allegata al contratto , volta a chiarire il processo di invio e di accettazione degli ordini di acquisto interamente e unilateralmente definiti dall’affiliato.
.C. RIASSORTIMENTO DEI PRODOTTI
MISURA 4: Eliminazione del sistema di riassortimento automatico e costituzione di una scorta di prodotti presso Benetton per consentire il riassortimento da parte dei franchisee.
D. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
MISURA 5: Modifica delle Condizioni Generali di Vendita: inclusione delle condizioni generali di vendita nel contratto di franchising e modifica delle stesse relativamente ai termini di consegna ed al rinvio ai principi del codice civile per quanto riguarda il rifiuto di ricevere la merce.
E. LE FASI CONCLUSIVE DEL RAPPORTO
MISURA 6: Investimenti e acquisto degli arredi da parte di Benetton: introduzione di una nuova disposizione contrattuale volta a prevedere, in caso di cessazione del rapporto di franchising, il riacquisto al valore di mercato da parte di Benetton degli arredi identificati dalle Parti al momento della firma del contratto.
F. RECESSO PER L’AFFILIATO
MISURA 7: Diritto per l’Affiliato di recedere dal contratto di franchising decorso il primo anno di durata del rapporto con un preavviso di 6 mesi.
Benetton, inoltre, nel suo documento/proposta ha espresso delle considerazioni circa l’idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria specificando che gli stessi impegni consentano di “neutralizzare le preoccupazioni dell’Autorità circa:
- eventuali indebiti condizionamenti imposti al franchisee al momento della firma del Contratto standard;
- l’assoluta libertà dell’Affiliato nella definizione del proprio budget di acquisto stagionale;
- la piena discrezione e autonomia dell’Affiliato nella definizione dei propri Ordini di Acquisto;
- il sistema di riassortimento automatico, eliminando il quale, si cristallizza l’impossibilità per Benetton di imporre asserite scelte commerciali a proprio vantaggio (e altra “elasticità” su tale tema, nda);
- un possibile sbilanciamento di diritti ed obblighi in danno dei franchisee ribadendo la volontà di Benetton di aderire e rispettare gli ordinari principi civilistici nell’ambito dei rapporti con i propri franchisee;
- l’asserita esistenza di un effetto di lock-in determinato dall’incapacità degli Affiliati di recuperare gli investimenti intrapresi ai fini dell’allestimento dei negozi;
- l’assoluta libertà e flessibilità dell’Affiliato di uscire dalla rete di Benetton, secondo termini e condizioni favorevoli, laddove ritenga ne sussistano i presupposti (al riguardo si sottolinea l’asimmetria dei diritti a beneficio dell’Affiliato: recesso senza causa con 6 mesi di preavviso mentre Benetton non ha la possibilità di recedere senza causa dal rapporto).
Il 05.12.2022 era la data entro la quale dovevano giungere eventuali osservazioni da parte di terzi sugli impegni presentati dalle società Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. e poi il 04.01.2023, la data entro la quale dovevano giungere eventuali rappresentazioni da parte delle stesse Benetton S.r.l. e Benetton Group S.r.l. della propria posizione in relazione alle osservazioni eventualmente presentate da terzi sugli impegni proposti, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi.
Ma la domanda è, anche in questo caso come i precedenti:
Se si “ritiene di aver sempre agito nel pieno rispetto della disciplina in materia di dipendenza economica, pertanto, contesta integralmente ciascuna delle prospettazioni contenute negli atti del procedimento ed in particolare nel Provvedimento di avvio” si può poi affermare che con le proposte di modifica sono da considerarsi rimossi “i dubbi manifestati in sede di Provvedimento di avvio“?
Le clausole contrattuali che per decenni e decenni hanno imperato nei rapporti tra franchisor e franchisee, erano o non erano degli abusi?
Se si decide e si accetta di rimuoverle la risposta è SI e, a mio parere, erano assolutamente palesi ed evidenti da sempre, dall’inizio, erano evidenti a tal punto che professionalmente non le avrei mai proposte ad un mio potenziale cliente, nel suo stesso interesse (o forse per avere gli incarichi è meglio proporle?).
C’è anche da chiedersi, quanti consulenti contrattuali e per le adesioni al sistema di franchising, ci siano stati negli anni.
Quindi, ci sarebbe un’altra domanda, anzi due…ma questi contratti chi…sicuramente l’avete già immaginata.