La data di uscita del libro “Franchising – Quello che professionisti e imprese devono veramente sapere” è stata il 15.09.2023

Maggioli Editore,, dopo aver avviato una campagna di prevendita, il 15.09.2023 ha pubblicato del libro “Franchising – Quello che professionisti e imprese devono veramente sapere“, scritto dal Dott.Rag.Mirco Comparini.

Ancora vigente una riduzione del 5% sul prezzo di copertina (Euro 36,00) e, pertanto, chi procederà all’acquisto on line potrà comprare il libro al prezzo di Euro 34,20.

Per procedere all’acquisto, il collegamento al sito della Maggioli Editore è il seguente:

“Franchising – Quello che professionisti e imprese devono veramente sapere”

– § – SAVE THE DATE: “COME COSTRUIRE UN FRANCHISING DI SUCCESSO E NON SOLO” – § –

L’atteso evento organizzato da Franchising Training Center si svolgerà a Bergamo il prossimo 10.06.2024

Come costruire un franchising di successo” è il titolo dell’evento organizzato da Franchising Training Center e che vede la partnership di molti importanti operatori come Sinet Formazione, FonARCom, FederItaly, Professional Group srl-Franchising Analysis, Studio Comparini & Russo e Purple Cream.

Sarà l’occasione ideale per conoscere i concenti fondamentali e necessari per preparare un’azienda a diventare un franchisor.
Molto ricco il programma e il parterre di relatori che avranno modo di spaziare su moltissimi temi di diretto interesse al settore del franchising e delle reti commerciali in genere.

Particolarmente importante e interessante sarà la presentazione del programma dei corsi di formazione appositamente strutturati da Franchising Training Center.
Un’importanza data dal fatto che risulta innegabile quanto sia raro individuare, nell’attuale contesto nazionale, corsi professionali specificatamente dedicati al “fare impresa con il franchising”.

L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “Franchising – Quello che professionisti e imprese devono veramente sapere“, edito da Maggioli Editore e scritto dal Dott.Rag.Mirco Comparini che, nell’occasione, avrà modo di fornire interessanti dettagli contenuti nel testo e di trattare il tema mettendosi a disposizione degli intervenuti. Il libro costituirà anche il libro di testo dei corsi organizzati da Franchising Training Center.

L’appuntamento, quindi, è per il 10.06.2024, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, a Bergamo, Via Vittorio Gasparini n.109. Un appuntamento da non perdere.

Scarica la brochure dell’evento “Come costruire un franchising di successo

– § – 6 MAGGIO: LA L.129 COMPIE 20 ANNI (POCO O NIENTE DA CELEBRARE) – § –

Il 6 maggio del 2004 nasce la Legge n.129, la norma nazionale dedicata alla affiliazione commerciale (franchising)

Una norma che già dalla prima lettura seguente alla sua pubblicazione evidenziava in tutto il suo splendore le immense lacune che solo negli anni successivi qualcuno (ma ancora oggi non molti) sono riusciti ad individuare, nel mentre altri continuano (imperterriti) in una strumentale difesa che non è una difesa della norma, ma una difesa di se stessi in quanto diretti partecipi di quel ridotto numero di articoli, apparentemente semplici, ma altamente ingannevoli, che non sono mai riusciti ad esprimere il necessario scopo che una norma di tale importanza richiedeva.

Nonostante questo, molti ancora si prodigano nel “raccontarla”, nel darne una analisi solo rendicontativa del contenuto (spacciato per prodotto di alto livello). Addirittura (esiste un video) sostenendo (esprimendo una totale menzogna) che tale norma si ispira alla normativa USA e alla francese, una affermazione che definirla “bufala” è offendere anche le note e gustose mozzarelle campane.

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– § – FRANCHISING & MICROCREDITO: IL PERICOLO, GIA’ SEGNALATO, ARRIVERA’ DAI TRIBUNALI? – § –

Una recente notizia pubblicata sul quotidiano Italia Oggi, porta alla luce la decisione del Tribunale di Asti che potrebbe confermare quanto già riportato nel precedente intervento

Franchising e Microcredito: da opportunità a pericolo?” è stato il titolo dell’intervento pubblicato a inizio anno, conseguenza degli aggiornamenti normativi intervenuti proprio con efficacia dal 2024 e conseguenza di una serie di bandi regionali molto importanti.
In tale articolo ho sinteticamente illustrato quanto sia assolutamente necessario procedere ad una preliminare valutazione dell’intero sistema di franchising sul quale ha posto attenzione il soggetto finanziabile (potenziale affiliato), prima di procedere ad una analisi squisitamente finanziaria, di business, di merito creditizio o di qualsiasi altro parametro adottato nelle procedure applicata dagli enti erogatori di microcredito.
Occorre dire che la sentenza del Tribunale di Asti si riferisce ad una casistica particolare e specifica.

In sostanza, da tale sentenza, se ne deduce che “un mutuo garantito dalla garanzia statale del Mcc (Mediocredito centrale) rischia di essere nullo se la banca ha approfittato della garanzia omettendo di eseguire gli opportuni e diligenti controlli di valutazione del merito creditizio dell’impresa finanziata, approfittando della possibilità di erogare finanza garantita, magari utilizzando la stessa liquidità per rientrare delle proprie esposizioni pregresse. Si stanno facendo strada indagini da parte della Guardia di finanza (è notizia il caso che ha interessato Banca Progetto) e nuovi orientamenti che mettono in dubbio le erogazioni ricevute a pioggia da molte imprese durante la fase Covid e anche post pandemica. Imprese che non avevano i presupposti per risollevare il loro stato di crisi, ma considerate capaci di rimborsare il debito. Il presupposto per ritenere nulle le erogazioni avvenute fonda la ragione sul presupposto che le banche non avrebbero utilizzato la diligenza professionale richiesta, comunque, per valutare i presupposti della clientela e quindi eseguire un appropriata analisi del merito creditizio. I mutui garantiti da Mcc avrebbero avuto come unico scopo non già concedere liquidità all’impresa per la sua continuità aziendale ma quello di accedere alla garanzia statale al fine di estinguere esposizioni aventi natura chirografaria e prive di tutela, che probabilmente non sarebbero mai state soddisfatte nella conseguente procedura di fallimento o liquidazione giudiziale. Con l’escussione della garanzia Mcc, al contrario, la banca otterrebbe un ristoro di gran parte del credito (fino ad un massimo dell’80%) con tempistiche più favorevoli rispetto ad una procedura concorsuale.
Il tribunale di Asti con la sentenza dell’8 gennaio 2024 (si veda ItaliaOggi del 19 gennaio), ha infatti dichiarato nullo un contratto di mutuo bancario supportato dal fondo di garanzia Mcc per le pmi sostenendo la consapevolezza (da parte dell’istituto di credito) al momento dell’erogazione del prestito dello stato di decozione in cui versava la società finanziata. Ad avviso del tribunale astigiano la condotta tenuta dalla banca sarebbe stata talmente distante dalla diligenza professionale richiesta al banchiere da poterne desumere, in via presuntiva, la consapevolezza dello stato di insolvenza del soggetto finanziato
” (Italia Oggi, 29.01.2024, di Marcello Pollio e Angelo Sica).

Leggendo le caratteristiche emerse si può, in ogni caso, effettuare una proiezione ed una estensione e riflettere sulle eventuali tipologie di analisi effettuate per un finanziamento ad un potenziale affiliato da erogarsi per mezzo del microcredito e con una potenziale presenza di palesi o latenti o occultate lacune, errate impostazioni, mancati rispetti della normativa, difetti contrattuali e defiances in genere del sistema di franchising interessato all’operazione.

Pur considerando che la vicenda esaminata dal Tribunale di Asti si innesta nell’ambito di un fallimento (oggi liquidazione giudiziale), la casistica potrebbe estendersi anche in un’ipotesi di contenzioso con il cliente o nell’ambito di altro istituto per la gestione e prevenzione della crisi d’impresa previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii). “Nell’ambito della verifica del credito della banca in sede di stato passivo, il curatore aveva escluso il credito vantato sostenendo che il contratto di mutuo sul quale si fondavano le pretese dell’istituto di credito era stato stipulato nella consapevolezza dello stato di decozione della società poi fallita, senza l’esperimento di alcuna reale attività istruttoria ed al solo scopo di conseguire la garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi permettendo, quale conseguenza, la prosecuzione dell’attività d’impresa con aggravamento del dissesto” (Italia Oggi, 29.01.2024, di M.P. e A.S.).

Il curatore ha anche riportato un elenco di “indizi”:
(1) perfezionamento del mutuo in prossimità della dichiarazione di fallimento della società;
(2) dati relativi all’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società desumibili dai bilanci depositati;
(3) ricezione, da parte della banca, di un atto di pignoramento presso terzi;
(4) iscrizione di ipoteca giudiziale su beni della società poi fallita sulla scorta di un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore;
(5) presenza di un’elevata percentuale di insoluti con riferimento alle fatture oggetto di anticipazione bancaria emergente dalle rilevazioni della centrale rischi della Banca d’Italia;
(6) mancato svolgimento di un’istruttoria seria da parte della banca al momento dell’erogazione del mutuo;
(7) erogazione del mutuo quale strumento per la prosecuzione dell’attività aziendale in una condizione di assenza di redditività, con conseguente aggravamento del dissesto.

A quanto sopra, si aggiunga che dall’esame della corrispondenza intercorsa tra le parti (in riferimento alla stipula del mutuo) si desumeva l’assenza di una anche minima attività istruttoria in quanto;
(a) era mancante la compilazione, da parte della società, dei moduli necessari ad ottenere la garanzia statale, affidata integralmente alla banca, salva l’apposizione delle firme;
(b) era assente il serio riscontro della società alle richieste della banca (un bilancio provvisorio ed un elenco dettaglio dei debiti e dei crediti), senza che ciò determinasse il rifiuto di erogare il finanziamento o la reiterazione delle richieste.

Pertanto, ad avviso del Tribunale, tutto ciò delineava una modalità operativa della banca assolutamente distante dalla diligenza professionale richiesta al banchiere, tale da dedurne la piena consapevolezza delle reali condizioni di solvibilità del beneficiario e, quindi, l’accettazione del rischio verso una società in stato di decozione. Inoltre, è stato ritenuto che l’unica ragionevole spiegazione di tale condotta non fosse altro che la possibilità, da parte della banca, di accedere alla garanzia statale sapendo che la società non avrebbe mai potuto far fronte al rimborso del finanziamento.

Moltissimi mutui assistiti da garanzia statale rischiano ora di andare in contenzioso e essere dichiarati illeciti per assenza di causa ai sensi dell’articolo 1343 c.c.
Le operazioni di finanziamento messe in atto dalle banche senza adeguata attenzione si pongo in contrasto all’art. 316-ter c.p., perché potrebbero essere state omesse le informazioni dovute per l’erogazione dei finanziamenti e relative al merito dello stato di insolvenza della società che hanno beneficiato, dunque, indebitamente della garanzia statale. I predetti comportamenti si allargano a macchia d’olio in ambito concorsuale: l’art. 217, c. 1, n. 4, l. fall. potrebbe essere chiamato in causa attribuendo l’aggravamento del dissesto all’imprenditore e per concorso alla banca erogatrice
” (Italia Oggi, 29.01.2024, Italia Oggi, 29.01.2024, di M.P. e A.S.).

Adesso, dopo la lettura diq uanto sopra esposto, invito a leggere (se non già fatto, in tal caso “a rileggere”), il contenuto dell’articolo “Franchising e Microcredito: da opportunità a pericolo?“, certo di una assoluta comprensione da parte del lettore.

– § – FRANCHISING & MICROCREDITO: DA OPPORTUNITA’ A PERICOLO? – § –

Come qualsiasi altra forma di finanziamento, anche con il microcredito i rischi di erogare flussi finanziari in favore di sistemi di franchising inaffidabili è molto elevato

Da tempo microcredito e franchising camminano fianco a fianco.
Posso citare, ad esempio, il periodo 2015-2017 nel corso del quale fui io stesso, quale Presidente (oggi ex) dell’associazione IREF Italia, a organizzare presso la Fiera del Franchising di Piacenza il primo work shop sul tema svoltosi nel settore, a predisporre check list di valutazione di sistemi di franchising e a formalizzare modalità di coordinamento e collegamento anche tra la Certificazione delle Reti e la selezione per l’ottenimento del finanziamento con microcredito.
Recentemente, dal 2022, il sottoscritto opera in collaborazione con Microcredito d’Impresa Spa proprio per analizzare ed accreditare sistemi di franchising (e altre reti commerciali) al fine di valutarne una (almeno) minima affidabilità a vantaggio dell’adesione da parte di potenziali affiliati da finanziare, ma anche della capacità di restituzione del finanziamento stesso, ecc..
Oggi anche alcune Regioni (esempio, Lombardia) hanno predisposto forme di intervento per sostenere le imprese e che si basano sul microcredito con supporto delle operazioni fino ad arrivare a coprire il 100% degli investimenti e tutto ciò rende sempre più attuale il tema “opportunità/pericolo”.

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Immagine  —  Pubblicato: 21 dicembre 2023 in Franchising e sistemi a rete