Franchising “fatto a manuale”

Pubblicato: 16 marzo 2013 in Franchising e sistemi a rete

La più grande carenza della Legge n.129/2004: l’assenza del Manuale Operativo. Qualche dubbio ?

Più volte ho detto e scritto che la lettura e l’analisi della L.129/2004 possono sembrare semplici e “scorrevoli” e senza particolari problematiche da rilevare e/o segnalare (e, sinceramente, lo sono, se si paragona il testo con la “farraginosità” di molte altre norme nostrane), ma così non è ed è importantissimo (ripeto ancora) che il relativo contenuto sia considerato il “livello minimo a carattere legale” di diritti-doveri a carico delle parti e non il “livello effettivamente necessario a carattere sostanziale” per una profonda ed effettiva regolamentazione dei rapporti che le parti, sin dai primi contatti, devono avviarsi gestire fra loro.
Comunque, gli aspetti positivi della nuova legge sono ben presenti e possono essere identificati nel fatto che la stessa sancisce alcuni principi fondamentali nel rapporto di franchising, ma ciò non la può esimere dalle critiche.

Copyright
Come sempre, infatti, quando qualcosa non soddisfa a pieno non solo le semplici attese, ma anche specifiche necessità, si rende necessario focalizzarsi proprio su questi elementi di critica perchè potrebbero comportare problematiche gravi e rendere inutile la norma in aspetti molto importanti nei rapporti tra le parti.
Quindi oggetto di attenzione sono le “ombre” di questa legge e, personalmente (in forma verbale e scritta, quindi, documentabile) ne ho sempre trovate parecchie anche con sorpresa di molti colleghi, professionisti, imprenditori e altri players.
Infatti, a mio parere, le carenze della normativa hanno una certa importanza, non tanto formale, ma in tutto e per tutto sostanziale. Tali carenze si pongono in evidenza in forma alquanto eclatante e sulle quali, in considerazione di quanto sopra specificato, occorre sempre porre particolare attenzione.
In questo intervento mi riferisco proprio al “Manuale Operativo” che è considerato, insieme al contratto, la “seconda colonna portante” del sistema, mentre, nella pratica, è considerato, in assoluto, il migliore e più utile strumento predisposto a favore del franchisee.

IL MANUALE OPERATIVO
Il “Manuale Operativo” è la concreta e tangibile formalizzazione del know-how che si intende trasferire al franchisee (un trasferimento parziale, sia chiaro) e rappresenta lo strumento utile e necessario a standardizzare le operazioni necessarie per la gestione del franchising da parte dello stesso franchisee.
Non è certamente l’unico elemento che compone il know-how e non è certamente l’unico strumento da utilizzare per il trasferimento, ma certamente uno degli elementi più importanti.
Ed è proprio da questo concetto che passa la straordinaria importanza del Manuale Operativo: dall’importanza stessa del know-how richiamato con enfasi dalla normativa.
Se da una parte mi si attribuisce di aver portato per la prima volta in Italia una forte critica al know how nel franchising, sostenendo che lo stesso può benissimo non essere necessario per costruire una rete e sposando la metodologia francese portata avanti anche dall’associazione che presiedo (IREF ITALIA), certamente sono altamente convinto che altrettanto non può (non poteva) dirsi con il Manuale Operativo, la cui assenza nella norma è una carenza grave (a mio parere).
Ritengo di non esagerare (pur nel rispetto delle singole eccezioni e dei singoli pareri) nel sostenere che è dalla qualità del “Manuale Operativo” che si possono avere importantissime indicazioni sulla qualità e sulla consistenza del sistema di franchising in oggetto.
Molti sono portati ad assimilare il Manuale Operativo di una franchise ad un Manuale di Qualità.
Si tratta del più grosso e grossolano errore che si possa fare: il Manuale di Qualità è molto più limitato poiché non descrive completamente tutte le procedure e le tecniche gestionali, di scelta, di filosofia e politica aziendale, ecc..

LA GRAVITA’ DELL’ASSENZA NELLA NORMA
Non prevedere, come deriva dall’attuale legge, non solo la predisposizione, ma neanche la consegna di un Manuale Operativo, oltre a far correre il rischio di privare il franchisee di uno strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività, può portare anche spiacevoli conseguenze in sede contenziosa nel caso di interruzioni di rapporti derivanti anche da eventuali contestazioni per mancato o parziale trasferimento del know-how.
manuale_apertoInoltre, la mancanza di un’obbligatorietà, e relativa consegna, di un testo di istruzioni a carattere operativo, rischia (ed in alcuni casi continua) di “legalizzare” l’assenza di uno degli elementi di distinzione tra reti serie, le quali (sostenendo anche importanti e rilevanti investimenti) si dotano di una manualistica utile, incisiva, efficace ed efficiente per l’intero sistema, e le reti meno serie che non ne sono o non ne saranno dotate (ed i casi sono molto più frequenti di quel che si può pensare) o che, ad eccezione di una buona immagine, non riescono o non riusciranno a concretizzare ed a standardizzare alcun elemento che componga o formi know-how proprio perché, in tali termini, non hanno niente da fornire o da offrire e si limiteranno ad una descrizione ed una specifica generica al solo scopo di rispettare quanto indicato dalla legge.
C’è da auspicarsi, seppur di tempo ne sia trascorso dall’anno di introduzione della norma, che da una parte i franchisees e dall’altra i franchisors non sottovalutino tale aspetto molto importante in quanto, altrimenti, il rischio è quello di non riuscire ad eliminare alcune situazioni, ampiamente diffuse ed in alcuni casi giunte alle cronache in maniera non certo positiva, dove spesso si annoverano proposte contrattuali di franchising tese a porre in essere uno schema negoziale fantomatico, il quale, sotto il nome di franchising, illude ingenui e sprovveduti potenziali franchisees di facili guadagni e che, non raramente, si sono rivelate vere e proprie truffe in quanto prive di qualsiasi know-how intrinseco e, ovviamente, impossibile da formalizzarsi in un Manuale Operativo.
Un esempio di tali figure è la c.d. tecnica delle “vendite piramidali” o, più conosciuta, come “catena di S. Antonio” o, nella nuova formulazione ancor più affascinante, famosa come “multi-level marketing” della quale non posso che sostenere essere una pratica commerciale che fa abusivamente uso della rispettabile terminologia propria del franchising al fine di mascherare altre intenzioni, anche se, in realtà, si tratta di sistemi che con il franchising non hanno nulla a che fare e che non possiedono, come detto, il benché minimo elemento proprio di un know-how, nel reale senso e significato della parola, ma si limitano a pure tecniche e metodologie psicologiche di vendita, ma soprattutto, di convincimento e la caratteristica che occorre effettivamente individuare e “memorizzare” è la completa assenza del trasferimento di quel “fascio” di diritti e rapporti che costituiscono l’oggetto del franchising, così come la legge descrive e dettaglia.

PERCHE’ NON MI CONVINCONO ALCUNE TESI
manuali-tecnici-outlink-vigonovo-venezia-padovaPrima tesi
A parere di chi scrive, non si può essere d’accordo con coloro che sin dall’introduzione della norma hanno iniziato a sostenere (e continuano, soprattutto alcuni franchisors, ma anche legali di professione) che il contenuto dell’articolo 4, che prevede l’obbligo di consegna della copia del contratto e degli allegati almeno trenta giorni precedenti la firma, sia più che sufficiente a quanto necessario in merito e che in tale articolo possono riscontrarsi tutti i riferimenti relativi anche alla consegna del Manuale Operativo. Perché ?
Perché la frase “(…) ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto (…)” è da ritenersi di diretto riferimento proprio allo stesso Manuale Operativo.
Ciò ha anche una logica poiché l’articolo 4 si posiziona (temporalmente) in una fase precedente alla sottoscrizione del contratto, cioè, 30 giorni prima almeno ed è ovvio che in tale fase debba essere applicata ed attuata qualsiasi forma di tutela da parte del franchisor dei suoi “segreti” contenuti in un know-how. La reale lacuna normativa va ricercata nella fase successiva, contestuale o seguente alla firma del contratto, cioè quando il Manuale Operativo dovrebbe essere consegnato (e dobbiamo sperare che ci sia).

Seconda tesi
Non può neanche essere sufficiente, non solo per la sua estrema genericità, quanto contenuto all’art.3, comma 4, lett.d (il contratto deve contenere “la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato”) in quanto:

  • è indubbio che il Manuale Operativo contiene ed è fortemente caratterizzato da esigenze di riservatezza, proprio perché è il know-how formalizzato;
  • all’atto pratico, il Manuale Operativo (ben fatto) può avere caratteristiche “fisiche” diverse da franchising a franchising. Può essere un manuale cartaceo a schede mobili, ma può essere uno o più cd multimediali, nel passato, una o più videocassette, può essere composto da più manuali tematici, ecc.;
  • proprio per tali caratteristiche, nella prassi, è considerato un allegato al contratto e non può (“fisicamente”) far parte del contratto stesso;
  • non solo, proprio perché il know-how è “aggiornabile e controllabile”, lo stesso Manuale Operativo è soggetto a modifiche di tale natura e, pertanto, se fosse parte del contratto, comporterebbe (ogni volta) delle modifiche contrattuali, con tutti i risvolti e lo conseguenze facilmente immaginabili;
  • sulla base di quanto sopra e tenuto conto che copia del contratto deve essere consegnata almeno trenta giorni prima, non sarà possibile trascrivere nel contratto tutte le caratteristiche del know-how.

Terza tesi
Infine, proprio uno dei requisiti richiesti dalla normativa (art.1, punto 3, lett.a, “(…) per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità”), mi consente di sostenere agevolmente che la sua “descrizione sufficientemente esauriente” non può essere affidata esclusivamente a corsi di formazione ed attività di assistenza iniziale e continuativa, come intenderebbero fare o “spacciare” molti franchisors.

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