…e aggiungerei “Speciali avvertenze e precauzioni per l’uso”…

Info.01Parliamo di informazioni precontrattuali, la tipica caratteristica della normativa sul franchising (L.129/2004).
Ne parliamo, anche se non ritengo di avere la necessaria capacità e l’idonea esperienza, attraverso un umile e non approfondito confronto della nostra normativa con altre due importanti normative di altri paesi. Vediamo.
Ormai nota a tutti è la mia convinta tesi di come la L.129/2004 sia una legge dal testo scorrevole e semplice, ma carente in alcuni aspetti sostanziali.
Nel caso delle informazioni, entrambe le parti, affiliante e aspirante affiliato, sono interessate da una serie di obblighi specifici, anche di carattere comportamentale. In tema di dati, notizie e informazioni:

  • per l’affiliato tale obbligo è circoscritto al contenuto dell’art.6, comma 3 (“…deve fornire, tempestivamente e in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.”):
  • per l’affiliante, invece, la norma è più dettagliata e specifica.

Copyright

Per adottare un corretto “flusso operativo” su quanto la legge impone all’affiliante, il primo riferimento normativo è l’art.4 che segue quanto previsto all’art.3, comma 4. Infatti, anche se in tale “flusso operativo” l’ordine numerico degli articoli non assume progressività è, in primis, proprio l’art.4 a richiedere la consegna, almeno 30 giorni prima della firma, del contratto le cui caratteristiche sono descritte appunto nell’art.3, comma 4. Il contenuto dell’art.4 è, sostanzialmente, un vero e proprio elenco prescrittivo da concretizzarsi in allegati al contratto per la preventiva lettura.

Art. 4 (Obblighi dell’affiliante) – Comma 1

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Nell’analisi che segue, limito il mio intervento alla casistica di carattere nazionale omettendo, quindi, un approfondimento delle disposizioni contenute nell’art.4, comma 2 (per le catene estere). Eccezione alle sopra citate prescrizioni è costituita da “specifiche esigenze di riservatezza” che consentono di non consegnare all’aspirante affiliato documenti soggetti a tale riservatezza, purché, di essi ce ne sia citazione nel contratto. Possiamo sostenere che tali esigenze devono in ogni caso essere:

  • oggettive, quindi, non connesse a valutazioni puramente soggettive dell’affiliante;
  • specifiche, senza poter porre come “scudo” generici richiami alla privacy propria o di terzi;
  • richiamate nel contratto sottoposto alla preventiva lettura.

Poste queste premesse, segue, poi, l’obbligo da parte dell’affiliante di dotare il proprio contratto di altre specifiche informazioni, così come elencate dall’art.3, comma 4.

Art. 4 (Obblighi dell’affiliante) – Comma 1

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Probabile che entreremo nel merito dell’applicazione pratica di questa disposizione, ma al momento vorrei confrontare queste informazioni con quelle che devono essere fornite in Francia ed in Usa.

Francia
Per la Francia è l’Articolo L 330-3 del “code de commerce” (detta “loi Doubin“) a disporre l’elenco di 6 punti delle informazioni da fornire 20 giorni prima della firma del contratto in un documento denominato “Documento di Informazione Precontrattuale” (DIP). Non deve far ingannare la coincidenza delle 6 lettere della normativa nostrana. Vediamo:
1. Presentazione del franchisor: Persona fisica o giuridica; Identità; Carriera – 2. Presentazione della società del franchisor: Data di creazione; Indirizzo; Sede; Tipo di attività; Ammontare del capitale (società); Numero di iscrizione nel Registro del Commercio e delle Società; Numero iscrizione Registro dei Mestieri; Marchio/Licenza: data, numero di registrazione e durata; Domiciliazione bancaria; Storia e l’evoluzione della società – 3. Presentazione del sistema operativo della rete: Elenco delle succursali e filiali controllate a maggioranza; Elenco degli affiliati, con la data della firma del contratto (e eventuali rinnovi); Elenco delle altre società della rete; Lista di altre attività/aziende che offrono gli stessi prodotti o servizi (altri marchi e/o negozi multimarca) nella zona limitrofa; numero di affiliati che hanno cessato di far parte della rete durante l’anno prima del rilascio del documento informativo – 4. Presentazione dei risultati del franchisor: Gli ultimi due anni del sistema di franchising – 5. Presentazione della situazione del mercato: Generale: basata sul mercato dei prodotti o servizi oggetto della franchise; Locale: basata su uno studio che mostri i fattori locali di commercializzazione, la concorrenza in corso e presente e gli elementi relativi e legati al marchio. Non è obbligatorio uno studio di mercato; Prospettive di sviluppo del mercato locale e nazionale; Obblighi finanziari: Natura e importo delle spese e degli investimenti specifici per l’insegna o il marchio che il futuro affiliato dovrà sostenere prima di avviare l’attività (diritto di entrata, costi di installazione, ecc.) e dopo (royalties, ecc.) – 6. Presentazione del contratto: Durata; Condizioni di rinnovo; Condizioni di scioglimento; Condizioni di cessione; Zona di esclusiva.

USA
In Usa è il “Franchise Disclosure Rules” (FDD), originariamente conosciuto con il nome “Uniform Franchise Offering Circular” (UFOC) a stabilire l’elenco di informazioni da fornire 10 giorni prima della firma del contratto e che sintetizzo in oltre 20 punti:
1. Informazioni anagrafiche del franchisor2. Esperienza commerciale, nell’ultimo lustro, dei manager dell’impresa3. Esperienza commerciale del franchisor e delle imprese controllate – 4. Curriculum giudiziario del franchisor (penale, civile e amministrativo) – 5. Eventuali procedimenti fallimentari negli ultimi 7 anni – 6. Descrizione della franchise, con la titolarità dei marchi, il territorio, le esclusive – 7. Qualsiasi somma (anche depositi, cauzioni) che l’affiliato deve sostenere prima dell’avvio dell’attività e descrizione degli obblighi a carico dell’affiliato – 8. Pagamenti periodici (royalties, ecc.) – 9. Indicazioni di eventuali affiliati con i quali l’aspirante affiliato dovrà interagire (rapporto tra affiliati) – 10. Indicazioni di merci, prodotti e forniture da acquistare11. Indicazioni dei ristorni che il franchisor riceverà dai fornitori del franchisee – 12. Descrizione degli accordi di finanziamento, offerti direttamente o indirettamente – 13. Dettagli su eventuali restrizioni afferenti alla rivendita14. misura di corresponsabilità personale richiesta al franchisee – 15. Scadenza, recesso, rinnovo del contratto16. Informazioni statistiche relative al numero di franchisee operanti, ai punti in gestione diretta, al numero di contratti risolti, rinnovati e riacquistati – 17. Modalità del processo di selezione della localizzazione del punto vendita18. Descrizione del programma di formazione offerto – 19. Eventuale associazione all’immagine di una celebrità (e relativi termini) – 20. Bilanci del franchisor dell’ultimo anno e dichiarazione su eventuali cambiamenti societari negli ultimi 3 anni – 21. Rilascio di ricevuta di consegna documenti.

Con quanto sopra non riesco a fornire particolari descrizioni tecnico-giuridiche e neanche operative, ma ritengo sia facile comprendere la differenza sostanziale delle informazioni che il nostro NazionalFranchising prevede e sia facilissimo comprendere dal perchè il nostro Documento di Informazione Precontrattuale possa essere paragonate al “foglietto illustrativo” che troviamo nei medicinali: una sintesi, certamente importante, ma una sintesi…senza dimenticare che in gergo popolare è definito anche il “bugiardino.
Attenzione, non fraintendete sul termine “bugiardino”…L’etimologia del termine “bugiardino” è piuttosto oscura, ma l’Accademia della Crusca porta come ipotesi il fatto che in Toscana, in particolare nella zona di Siena, si indicava in passato, con il termine “bugiardo”, la locandina dei quotidiani esposta fuori dalle edicole. Da qui, riducendo le dimensioni del foglio, si sarebbe chiamato bugiardino il foglietto illustrativo dei medicinali.

commenti
  1. […] See the article here: “NazionalFranchising”: leggere attentamente il foglietto illustrativo … […]

  2. […] con altre nazioni (“Quando una legge fa la differenza (seconda parte)” e ““NazionalFranchising”: leggere attentamente il foglietto illustrativo“. Nel franchising, pertanto, senza particolari esitazioni nel dichiarare ciò, è un […]

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