“Mail Boxes Etc.”, nuova bocciatura dal Consiglio di Stato: “MBE è stata ingannevole”

Pubblicato: 14 dicembre 2019 in Franchising e sistemi a rete

– § – “MAIL BOXES ETC.”, NUOVA BOCCIATURA DAL CONSIGLIO DI STATO: “MBE E’ STATA INGANNEVOLE – § – 

Dopo i gravi provvedimenti per “servizi postali svolti senza autorizzazione”, il Consiglio di Stato conferma l’ingannevolezza precontrattuale rilevata da AGCM e ribalta la Sentenza del Tar del Lazio

Una vicenda che sto seguendo dal 2013 (procedura AGCM iniziata nel 2012) e che, a quanto pare, molti organi di informazione, neanche quelli economici sembrano far emergere, auspicando che questo non sia per una precisa e specifica volontà.

Come avevo annunciato, avrei continuato a seguire da vicino la vicenda (anche per motivi professionali di indiretto coinvolgimento) ritenendola di assoluto interesse e anche di una certa portata “sociale”, considerate le dimensioni della rete di franchising e del numero di affiliati (quindi, imprenditori e famiglie) coinvolti.
Le vicende che vedono, da tempo, protagonista questo importantissimo marchio, da decenni tra i più noti sul mercato nazionale e internazionale del franchising, sono essenzialmente due e ambedue di rilevante portata:

  1. ingannevolezza in merito alle informazioni precontrattuali;
  2. esercizio di servizi postali senza autorizzazione.

Per quanto riguarda il punto 1, la vicenda è stata da me esposta nei seguenti interventi:

Per quanto riguarda il punto 2, la vicenda è stata da me esposta nei seguenti interventi:

L’attuale intervento del Consiglio di Stato, riguarda quanto oggetto del contendere di cui al punto 1 e il risultato finale porta ad un’altra “sconfitta” giuridica dell’importante marchio e che vedremo di seguito.

Però, ci sono alcune domande alle quali non sono in grado di rispondere:

  • Cosa è accaduto agli affiliati, agli imprenditori, alle rispettive famiglie, ecc. in questi sette anni?
  • Ci sono contenziosi in corso?
  • Come sta operando la rete in questo momento?
  • Sta svolgendo (e anche i rispettivi affiliati) i servizi posta con o senza autorizzazione?
  • Perchè non se ne parla di queste vicende considerata l’importanza internazionale del marchio?

Nel frattempo, analizziamo e osserviamo i contenuti dell’ultima Sentenza del Consiglio di Stato.

Rinviando i dettagli “di cronaca” sul Provvedimento dell’AGCM descritti al mio intervento del 2013, sintetizzo ricordando che la vicenda nasce da segnalazioni per “potenziali profili di ingannevolezza attenenti i seguenti aspetti dell’affiliazione alla rete MBE/Mail Boxes Etc.:
a) la solidità e il livello di crescita della rete;
b) la redditività dell’attività in franchising;
c) l’ammontare dell’investimento iniziale richiesto all’aspirante affiliato e i costi da sostenere durante la durata del contratto di affiliazione;
d) l’assistenza e il supporto agli affiliati sia nella fase di “start-up” dell’attività che nel periodo di vigenza del contratto (formazione e addestramento iniziale, accordi quadro e agevolazioni finanziarie) nonché a livello centrale e locale“.
Per i punti a), c) e d), non furono rilevati profili di ingannevolezza, contrariamente a quanto rilevato per punto b). I messaggi pubblicitari sottoposti all’analisi dell’AGCM, non ponevano chiaramente in evidenza elementi tipici del sistema di franchising che risultano determinanti o essenziali. Infatti, fu rilevata una importante assenza di adeguate informazioni “per calcolare il fatturato medio annuo dei punti vendita, la cui conoscenza (fatturato medio annuo/redditività dei punti vendita) è imprescindibile ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole circa l’affiliazione”, come “il c.d. “farming”, l’attività di promozione e vendita esterna a livello locale da parte del punto vendita per la ricerca di nuovi clienti” (rinvio all’intervento specifico per i dettagli).

Il marchio ricorse al Tar (qui i dettagli della Sentenza del Tar del Lazio) la cui decisione colpì moltissimo. Infatti, detti un titolo molto esplicito alla vicenda (dettagli a “#Franchising: c’è troppa ignoranza e il Tar respinge AGCM su Mail Boxers Etc.“) ispirandomi proprio alla motivazione dell’annullamento del provvedimento AGCM la quale, in sintesi, riportava delle affermazioni che definire “sorprendenti” sarebbe una riduzione di significato e importanza. Nello specifico:

…circa la necessità di garantire un’adeguata e compiuta informazione del consumatore nell’ambito della medesima attività pubblicitaria e circa la necessità di garantire una chiara comprensibilità del messaggio pubblicitario da parte dei ogni utente, indipendentemente dalle sua eventuali qualifiche tecniche, culturali o professionali e, quindi, anche qualora sia un imprenditore, il Collegio osserva che, preliminarmente rispetto alle predette considerazioni, occorre verificare se, nella fattispecie considerata, il messaggio sia realmente ingannevole, oppure se, al contrario, ad un corretto e non suggestivo utilizzo dei termini della lingua italiana nel significato loro proprio abbiano fatto riscontro difficoltà di lettura, di interpretazione o di valutazione estranee alla responsabilità del professionista e legate, invece, ai sempre più spesso denunciati fenomeni di “carenze scolastiche” e di “analfabetismo di ritorno” della nostra società, oppure a credenze, pregiudizi o false aspettative diffuse nella platea dei destinatari, quali potrebbero essere, nella fattispecie considerata, le frequenti generalizzazioni tendenti al populismo circa la possibilità di chiunque di superare la gravissima crisi occupazionale in atto e la progressiva instabilità del lavoro “inventandosi” imprenditore e circa la possibilità di qualsiasi “micro-impresa”, magari a conduzione familiare, di competere facilmente in un mercato che richiede, invece, professionalità manageriali e sofisticate strategie organizzative e di penetrazione commerciale“.

In sostanza, se l’utente è ignorante nessuno può farci qualcosa… Una stranezza non da poco.

Adesso, su ricorso dell’AGCM avverso la decisione del Tar, è intervenuto il Consiglio di Stato (Sentenza n.08386/2019 Reg.Povv.Coll. – n.03597/2016 Reg.Ric., pubblicata in data 09.12.2019), il quale, nell’annullare il provvedimento del Tar del Lazio, preliminarmente chiarisce che “le ragioni che sono state indicate nella sentenza di primo grado per ritenere non ingannevole il messaggio pubblicitario della società Sistema Italia 93 non paiono, al Collegio, convincenti soprattutto perché detto messaggio era destinato a chiunque avesse voluto aderire alla rete di franchising e quando anche a coloro non dotati di una adeguata alfabetizzazione imprenditoriale per il solo fatto che si approcciavano per la prima volta su tale territorio professionale“.

Nel dettaglio, specifica che “nell’invito all’adesione non si riscontrano filtri o limitazioni, circa la capacità professionale (comprovata o comprovabile) da parte di coloro che intendevano aderire all’accordo, sicché la conoscenza della più volte richiamata attività di farming come elemento (non banale ma) costituente un obbligo contrattuale per il franchisee, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell’aspirante aderente con la opportuna ed adeguata valorizzazione informativa. Sotto tale profilo deve dunque ritenersi fondata la prima censura formulata…” da AGCM.
Ancora, dalla Sentenza del Consiglio di Stato trova “…conferma la correttezza del provvedimento sanzionatorio annullato dal giudice di primo grado sul presupposto che l’informazione circa la necessità per il franchisee di ricorrere necessariamente a corrieri esterni (società esterne convenzionate) per effettuare concretamente l’attività di spedizione fosse ingannevole, in quanto omessa dalla società oggi appellata nei messaggi pubblicitari di adesione alla rete di franchising, nonostante la sua rilevanza, attesa l’incidenza dei costi sopportati per la esternalizzazione dell’attività di spedizione rispetto alla realizzazione del fatturato, con la conseguenza di rendere l’aspirante franchisee inconsapevole circa la convenienza della scelta di aderire, condizionando così la propria scelta commerciale“.
Considerato poi che il Tar del Lazio, sposando la tesi del marchio MBE, aveva sostenuto che con le modalità di gestione del servizio “…i franchisee avrebbero subito minori costi, in quanto il servizio è pagato dal cliente, non dal franchisee, che non fa altro che sommare i costi dei servizi del corriere con gli altri offerti dal punto vendita per determinare il costo finale del servizio reso al cliente”, il Consiglio di Stato “…dubita della condivisibilità di una tale conclusione, tenuto conto che non è comprovata documentalmente la circostanza che i costi del servizio postale affidato a corrieri convenzionati non finirebbero per condizionare in negativo la redditività dell’adesione alla rete di franchising. Ad ogni modo l’aspirante aderente avrebbe dovuto essere puntualmente e preventivamente informato di tale configurazione finale del rapporto contrattuale, al fine di poter effettuare le proprie valutazioni circa la convenienza o meno dell’operazione” e “l’incertezza sui costi della esternalizzazione e l’impedimento di effettuare direttamente l’attività di servizio postale costituiscono, dunque, due elementi di criticità rispetto alle esigenze informative che potevano essere pretese all’atto dell’adesione alla rete e che non sono state soddisfatte dalla società oggi appellata“.

Risultato: l’AGCM aveva visto giusto ed io, anche in questo caso, concludo il presente intervento riportando integralmente la conclusione del precedente.

Quindi, confermo e consolido il mio pensiero finale che, oltre a pensare alle condizioni in cui possano trovarsi i singoli affiliati (leggere: famiglie, imprenditori, investitori, ecc.), è sempre indirizzato all’importanza della costruzione e dell’impostazione di qualsiasi sistema di franchising, un progetto imprenditoriale che è così altamente delicato quanto, in forma fortemente contraria, lo si ritiene così facilmente attuabile, applicabile e sviluppabile da parte di moltissimi imprenditori e altrettanti consulenti “agevolatori”: poi i nodi vengono sempre al pettine.

Nonostante in molti vogliano far apparire bene altro, insisto e non mi smuovo dalla posizione di pensiero che esprimo ormai da 25 anni con il risentimento di molti operatori:

sono troppi, troppi, veramente troppi, i “superficializzatori del settore” e talvolta, anzi, spesso, ma direi proprio quasi sempre, sono anche insospettabili e apparentemente affidabili

 

commenti
  1. Pasqua Buonafede ha detto:

    Buongiorno dott. Comparini, vuole sapere che fine hanno fatto gli ex affiliati? Io sono Pasqua Buonafede della Fireservice sono nominata anche nella sentenza. La mia casa è stata messa all’asta per pagare i debiti che ho contratto grazie all’affiliazione, ho sessantatré anni e mi ritrovo senza casa e presto quando si chiude la vicenda debiti e casa mi separerò da mio marito visto che è stato lui a forzarmi ad aprire un negozio in franchising (molto più sicuro)aveva detto. Ora mi ritrovo in mezzo a una strada mentre la famiglia Fiorelli si gonfia le tasche.

    • Mirco Comparini ha detto:

      Buongiorno, credo che qualsiasi mia parola risulterebbe inutile rispetto alla portata e alla forza che trasmettono le sue.
      Spero in qualsiasi cosa positiva per lei.
      Un caro saluto

    • Roberto falletto ha detto:

      Comunque al di là di tutto ora devi solo passare all incasso e perciò coraggio e speranza nel futuro la fine di questa tragedia è vicina. Sentenziato che sistema italia ti ha ingannato in fase di affiliazione e poi per giunta ti ha inserito ad esercitare un’attività abusiva perciò ILLEGALE devi solo provare/documentare l’entità del risarcimento.

  2. ardmood ha detto:

    DOTTORE BUONGIORNO, son un ex affiliato mbe, appena scoperto delle magagne fatte alle mie spalle sono subito scappato via.
    hanno usato miei assegni fatti dal mio conto personale, facendomi credere fossi titoli a garanzia per i corrieri, invece hanno girato gli assegni ai vari beneficiari saldando LORO debiti, miei no perche non avevo mai lavorato in questo campo.
    mi hannoi fatto credere di farmi aprire un nuovo punto mbe , invece mi hanno fatto fare un subentro di un altro mbe.
    ho dovuto subire minacce velate da parte di sistema italia riguardante i ritardi di pagamento e sul fatto che insistevano nel farmi fare un prestito tramite GRENKE loro società collegata e molto molto altro.
    oggi ho una mia attività ben lontana da loro, ma è sempre piu difficile richiedere il mio dovuto, tipo i soldi di quegli assegni che i corrieri hanno intascato, oppure il giusto che mi spetterebbe per aver portato il LORO marchio ad alti livelli nella mia zona rispetto a quando feci il subentro.
    l’ex affiliato prima di me, non pagava i corrieri, aveva debiti con loro non aveva clienti e loro invece ne parlavano come il centro mbe piu prolifico .
    sono la vergogna dell’imprenditoria, a loro interessa chiuderti nella morsa dei finanziamenti e per loro è sempre un win/win

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