Neanche il #franchising può sottrarsi al dibattito in corso in Italia. Ecco il perché.

Da giorni in Italia si dibatte sull’argomento “articolo 18”, articolo dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n.300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento“) che costituisce applicazione della cosiddetta tutela reale disciplinando in particolare il caso di licenziamento illegittimo (ovvero effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore.

Cosa c’entra il franchising ? Pur nell’assoluto silenzio di organizzazioni sindacali, sia datoriali, sia dei lavoratori, ma anche di consulenti di impresa o di altri settori ai quali gli imprenditori del settore si rivolgono, il franchising ha e fa la sua parte (da anni) e deve essere attentamente analizzato e contestualizzato con uno sguardo anche in altri contesti internazionali estranei all’articolo 18.

L’argomento è vasto, ma cercherò di sintetizzarlo al massimo e di fornire i punti cardinali per un orientamento, invitando le imprese interessate ad approfondire con consulenti specializzati (anche se per autoreferenzialità, in molti si proclamano tali e per “economie”, molte imprese si affidano alla “low cost consulting”).

UN PRIMO SALTO INDIETRO NEL TEMPO…

Facciamo un primo passo indietro, andiamo al 2009.

Nell’ottobre del 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali rispose ad un interpello (n.73/2009) presentato dalla Confcommercio per avere chiarimenti in ordine alla applicazione del contratto di franchising, di cui alla L.n.129/2004, in merito a due problematiche:

  1. la possibilità di applicare il contratto di franchising anche alle aziende di servizi;
  2. la gestione dei rapporti di lavoro instaurati dal franchisor e dal franchisee.

Sono costretto allo “yes comment” sul primo quesito

Al riguardo, il Ministero ha specificato che, “poiché ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge n. 129/2004, il contratto di franchising «può essere utilizzato in ogni settore di attività economica», non si ravvisano motivi per escludere il ricorso a tale istituto da parte di soggetti che svolgono attività nel settore dei servizi”.

Dalla lettura della risposta rileviamo una “ovvietà”? Si, certo…ma ne siamo sicuri ?

Non posso esimermi dal segnalare che sarebbero state opportune maggiori specifiche al riguardo.

Infatti, il franchising non risulta sempre utilizzabile in ogni settore di attività economica.

Esistono almeno due esempi di attività di servizi alle quali non risultano applicabili rapporti contrattuali di franchising:

  1. le agenzie di lavoro temporaneo (conosciuto anche come “lavoro interinale”), come da Circolare n.83 del 1999, emanata dall’allora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
  2. i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (meglio conosciuti come “CAAF”), come da nota del 30/07/2003 emanata dell’Agenzia delle Entrate e trasmessa a tutte le Direzioni Regionali.

Già da quegli anni, chi scrive aveva auspicato in altri interventi editoriali che il testo della normativa potesse essere modificato con una frase del tipo: “Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica, salvo diverse disposizioni di legge”, ma ad oggi la situazione è ancora la medesima e dobbiamo anche accettare una risposta “ufficiale”, quindi autorevole anche se datata 2009, che potrebbe, però, anche essere “pericolosa” se attuata nei settori “defranchisizzati”. Ecco che ne consegue il dover assistere a interpelli di carattere generale e generici che ufficializzano ovvie, ma imperfette, risposte.

La delicatezza e la complessità del secondo quesito

In merito alla gestione – e a un’eventuale corresponsabilità tra i soggetti stipulanti un contratto di franchising – dei rapporti di lavoro che fanno capo al franchisor ed al franchisee, il Ministero ha specificato che, nel pieno rispetto della normativa disciplinante, nel contratto di franchising le parti stipulanti tale negozio giuridico svolgono attività di impresa, giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro (seppur non citato, il richiamo è da riferirsi all’art.1, comma 1, L.129/2004).

Di conseguenza, il Ministero ha chiarito che il franchisee e il franchisor soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro alla stessa stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale.

Quindi, sia per il franchisor, che al franchisee, sussiste la piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro che si trova alle rispettive dipendenze e sussiste anche la responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori (individualmente) per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie rispettive organizzazioni.

Il Ministero ha specificato, inoltre, che l’appartenenza alla rete di franchising non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro anche quando elementi che in altre circostanze potrebbero essere ritenuti sintomatici di una “unicità d’impresa trovino invece adeguato e razionale riscontro in un genuino rapporto di franchising”. Come peraltro precisato anche in giurisprudenza dall’unico precedente che si è occupato specificatamente di questo profilo (Pretura di Roma, Sentenza del 06.11.1997).

Infine, il Ministero ha ritenuto di dover specificare ancora che, da quanto sopra, deriva che i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro (franchisor oppure franchisee) il quale, in qualità di unico responsabile del rapporto di lavoro, rimane altresì unico destinatario di cause o rivendicazioni eventualmente avanzate dai propri dipendenti.

Anche in questo caso potremmo sostenere che quanto chiarito dal Ministero potrebbe costituire un’ovvietà, ma, anche in questo caso, occorre andare oltre alla mera lettura del risultato dell’interpello.

Nello specifico, occorre focalizzarsi sulla frase “genuino rapporto di franchising” che potrebbe attivare un ampio e vasto dibattito e, a questo punto, la prima cosa da fare sarebbe quella di formulare un interpello e cercare di avere una risposta su quale significato si debba attribuire alla frase “genuino rapporto di franchising” e su cosa si intenda e come si debba intendere tale importantissima precisazione.

Ma andiamo a questioni importanti.

…UN SECONDO SALTO INDIETRO NEL TEMPO…

Per approfondire l’argomento, occorre prendere a riferimento quanto contenuto in una Sentenza del Giudice Unico del Lavoro di un Tribunale italiano emanata circa 10 anni fa.

Ovvio che l’istinto di un qualsiasi lettore del presente intervento è chiedere i riferimenti di tale sentenza. Chiedo scusa, ma non li fornisco. Permettetemi un po’ di segretezza professionale, dato che, da un lato, ho ormai rilevato che moltissimi che leggono il mio blog usano (senza alcuna remora) le informazioni ivi riportate a proprio vantaggio professionale, mentre, dall’altro, è ormai stata rimossa la prassi professionale di chiedere supporto a Colleghi professionisti specializzati per pratiche di propri Clienti.

In ogni caso, i professionisti che vorranno, saranno in grado di “rintracciare” tale importante sentenza, spero ringraziandomi della segnalazione.

Torniamo al caso specifico: una vertenza di lavoro. Secondo il giudice, alcuni vertici del franchisor interessato alla vertenza interferirono, sotto diversi aspetti, nella gestione di un franchisee in materia di lavoro. In particolare:

  • una selezione del personale del franchisee, al fine di garantire gli standard voluti dal franchisor;
  • la consegna di lettere di licenziamento del franchisee;
  • l’indicazione di direttive di lavoro finalizzate a garantire gli standard degli allestimenti e dello staff del franchisee;
  • la determinazione di turni e orari per una migliore gestione dei tempi lavorativi del franchisee;
  • l’assistenza alle e nelle stesure di contestazioni elaborando e suggerendo bozze;
  • la fornitura di corsi di formazione direttamente al personale del franchisee;
  • la conduzione di colloqui per la selezione del personale del franchisee,
  • altre attività minori.

Secondo il Giudice queste attività sono da considerare “interconnessioni tra le due aziende significanti l’unicità del gruppo quale unico datore di lavoro” evidenziando una fortissima “interferenza dei responsabili del franchisor nella struttura organizzativa del personale del franchisee (…)”. Tali interconnessioni, secondo il Giudice, sarebbero andate “ben al di là di quello che richiede il contratto di franchising che, come è noto, ha la funzione economica di stabilire una rete di distribuzione con caratteristiche organizzative e segni distintivi omogenei, ma gestita da imprenditori indipendenti dal produttore. Questo comporta l’utilizzo di segni distintivi concordanti, di seguire le modalità di esercizio pattuite con il franchisor, spesso di un patto di esclusiva, l’obbligo per il franchisor di fornire i prodotti da distribuire, l’assistenza necessaria. Invece, nella fattispecie (…) si deve rilevare che l’interferenza dei responsabili” del franchisor, “ha riguardato direttamente (…) la gestione dello stesso personale del franchisee, istituendo un’unica struttura gerarchica. Dovendosi dunque le due società convenute considerarsi alla stregua di un unico gruppo imprenditoriale, si deve applicare al ricorrente la tutela reale con tutte le relative conseguenze indicate in dispositivo in applicazione dell’art.18 legge 300/70 (…)”. Eccolo qua, la star del momento: l’articolo 18.

Sono sicuro che molti franchisor abbiano riconosciuto nell’elenco suindicato molte delle attività di assistenza, ausilio e supporto prestate ai loro franchisees in varie fasi del percorso di affiliazione.

Sono anche sicuro che a tali franchisor maturi l’intuito di formulare una qualche riflessione e operare verifiche circa le impostazioni in essere per tale tipologia di collaborazione con il loro franchisees, soprattutto per quelli in apertura.

Sono sicurissimo che moltissimi franchisor non sapessero e non sanno neanche il rischio che hanno corso nel passato.

Sono ancor più certo che moltissimi franchisor non hanno mai ricevuto una tale consulenza basilare per l’instaurazione dei rapporti interni alla rete e per il suo sviluppo.

Sono sicurissimo di tante altre cose, compreso il continuare a non utilizzare professionisti specializzati in materia.

Ma la storia non finisce qua.

Infatti, se pensiamo che questa casistica sia esclusivamente una anomalia del tutto italiana, data dalla presenza dell’articolo 18, ci sbagliamo e si sbagliano tutti i “supercerti”, i “superarroganti”, i “superconsiglieri” (anche di vita) e tutti coloro che, sia in veste di consulenti, nonché di imprenditori, manifestano sempre certezza nel loro sapere, nel loro fare e, soprattutto, nel manifestare che la soluzione e la ricetta che propongono sia sempre la migliore in assoluto. Mai un dubbio, mai umiltà. Perché ? Vediamo.

…UN LUNGHISSIMO SALTO NEL FUTURO ?

Come detto, ciò che ho analizzato potremmo considerarlo “un caso tutto italiano”, pieno di controsensi, anomalie, peculiarità e burocrazia tutta italiana: insomma quel cesto pieno di tutte le critiche e autocritiche nostrane. Se non studiamo, se non approfondiamo, è facile sbagliarsi.

Tappa in Francia

Mentre 10 anni fa, in Italia si leggeva la Sentenza sopra riportata e se ne tacitava a tutti la pericolosità (non è mai uscito uno stralcio di notizia su tale importantissima sentenza per il settore del franchising) perché occorre sempre parlare di “cose positive” e mai mettere a rischio la “rosea immagine” del settore (argomento da approfondire), tra il 2012 ed il 2014 in Francia (dove non vige, ovviamente, il nostro famigerato art.18) si parlava di “Choc sociale per le reti” e se ne dava notizia sui principali organi si informazione, sia in materia di franchising, sia in materia di lavoro.

Più esattamente, la « Cour d’Appel de Lyon », in data 5 luglio 2012 (n.2012-015772), la « Cour d’Appel de Rouen (franchise Quick), in data 3 dicembre 2013 (n.2013-01279) e la « Cours de Cassation-Chambre Sociale » (franchise La Compagnie des petits), in data 15 gennaio 2014 (n.12-22944), hanno “sentenziato” un principio che per noi italiani potrebbe essere considerato un semplice salto nel passato di 10 anni (se tutti fossimo a conoscenza di ciò che è accaduto) e che potremmo considerare “da dimenticare” con una potenziale eliminazione dell’art.18 , in corso di serrato dibattito.

In estrema sintesi, tutti i provvedimenti di tali Tribunali sono omogenei nel sostenere che, prima che un franchisee (affiliato) possa licenziare un lavoratore, per motivi di inidoneità o per motivi economici, lo stesso franchisee (affiliato) deve procedere non solo ad una ricerca di riposizionamento all’interno della stessa azienda del franchisee (affiliato), ma anche ad una ricerca di riposizionamento all’interno di tutta la rete di appartenenza, considerando la rete un “gruppo”. Il tutto con una attività che vede il franchisor direttamente interessato in tale attività.

Non credo ci sia niente da aggiungere.

Tappa in USA

Mentre 10 anni fa, in Italia si leggeva la Sentenza sopra riportata e mentre più recentemente in Francia accadeva quanto descritto, nel 2014 giungono notizie di medesima natura anche dagli USA.

Il “National Labor Relations Board” ha sostenuto che McDonald’s è il “datore di lavoro congiunto” di tutti I lavoratori del suo sistema di franchise, quindi, anche quelli dei franchisees.

Come riportato dai commentatori specializzati, è “un enorme impatto su tutti franchising” che potrebbe mettere tutti i franchisor al centro di una class action da parte dei lavoratori presenti nelle reti e ciò sia per quanto riguarda i salari, ma anche le condizioni di lavoro (seppur attualmente la casistica riguarda solo McDonald’s).

Anche i USA, i franchisor ed i loro franchisees sono (o erano ?) considerati datori di lavoro individuali dei propri lavoratori, quali entità giuridiche distinte, ed i franchisors erano esclusi da eventuali vertenze di lavoro indirizzate ai franchisees, e viceversa.

La dichiarazione ufficiale per tale posizione è stata: “Le aziende che esercitano un sufficiente controllo sulle aziende loro affiliate non possono rivendicare la non conoscenza delle singole situazioni“.

La situazione descritta non è ancora ben chiara e definita, ma occorre porre alla stessa una certa attenzione, perché la motivazione addotta non è lontana da alcune clausole contrattuali che regolano molti dei rapporti nostrani tra franchisor e franchisee.

QUINDI ?

Quindi, credo che le conclusioni siano da lasciare ai molti titolari di rete, aderenti a reti, professionisti dell’area giuslavoristica, Colleghi Commercialisti, ecc..

Quello che posso dire è che, ancora una volta, il franchising è sempre “un passo avanti”, il franchising supera anche qualsiasi argomento dibattuto sull’articolo 18, il franchising…il franchising sembra un settore semplice, ma non lo è, neanche per gli imprenditori che lo fanno di mestiere.

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