Un sogno di mezza “impresa” (anche se in franchising)

Pubblicato: 14 febbraio 2013 in Franchising e sistemi a rete
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Nonostante sia ancora molto diffusa la prassi di non rispettare un obbligo di legge (che vado ad illustrare), voglio dare per scontato che sia più che nota la necessità e l’obbligatorietà di una sperimentazione del franchising prima della sua effettiva applicazione.
Da una parte, “la necessità” deriva dall’avere una ragionevole certezza di carattere imprenditoriale (spesso sottovalutata) da parte del potenziale ’affiliante-imprenditore della “bontà” della formula d’impresa che va ad applicare per sé stesso, ma anche e soprattutto per terzi soggetti, cioè, gli affiliati-imprenditori.
Dall’altra “l’obbligatorietà” giunge dal contenuto normativo della Legge n.129/2004 (“Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”).
I richiami all’obbligatorietà sono essenzialmente due, ma quello che però non è ancora chiaro a molti (anzi, a quei pochi che prendono in considerazione questo aspetto), è che la norma in questione non prevede “una” sperimentazione, ma ne prevede “due”, esattamente quanti sono i richiami normativi.

Copyright
Infatti:

  1. il primo riferimento, è contenuto nell’art.1 (definizioni), comma 3, lett.a), nel quale si specifica che, nel contratto di franchising, si intende “per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante (…)”. Quindi, appare palese che si tratta di una sperimentazione specifica nel corso della quale si mette alla prova il know-how, cioè, le conoscenze che si intende trasferire a terzi attraverso la formula del franchising;
  2. il secondo riferimento, è contenuto nell’art.3 (forma e contenuto del contratto), comma 2, nel quale si specifica che “per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale”.

Non raramente si assiste ad una “innocente confusione” tra le due sperimentazioni, ma appare assolutamente logico ed inequivocabile che:

  • aver sperimentato e messo alla prova (magari ottenendo anche successo) un proprio know-how, non significa nella maniera più categorica, aver assolto alla sperimentazione sul mercato della “formula commerciale”;
  • non aver sperimentato un proprio know-how, ma aver praticamente operato sul mercato con una (più o meno definita) formula commerciale, non significa nella maniera più categorica, poter costituire e, quindi, proporre a terzi, la propria rete di affiliazione in quanto, in tal caso, interviene ancora quanto riportato all’art.1, comma 3, lett.a), quando parla di “sostanzialità del know-how”, intendendo con ciò che “il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali”. In tal situazione, quindi, si incorrerebbe anche nelle disposizioni dell’art.8 (annullamento del contratto) per aver fornito false informazioni (dichiarazione di aver sperimentato il (know-how), considerando anche che l’altra parte potrebbe chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Quanto sopra porta a dover fare riferimento all’annoso e discusissimo argomento dei “punti/centri pilota”.
In particolare, ci porta a dover evidenziare che la Legge n.129/2004 non interviene sull’argomento. Anzi, proprio in sede di conversione definitiva di tale norma, il comma 2 dell’art.3 (sopra richiamato) subì una modifica proprio su tale argomento:

VERSIONE PRECEDENTE

VERSIONE DEFINITIVA

2. Per la costituzione di una nuova rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato in un qualsiasi Stato della Unione europea la propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, si applicano i princìpi stabiliti nella presente legge. 2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

Ovvio che trattasi di una modifica “formale”, ma non “sostanziale”, seppur, più “delicata” sotto l’aspetto “pratico/applicativo” e che porta a formulare una domanda: “ma come può avvenire la sperimentazione ?”.
Mi devo ripetere: si tratta di una risposta formalmente semplice, ma complessa sotto l’aspetto “pratico/applicativo”.
Infatti, non esiste un metodo o un solo metodo predefinito. Tuttavia, la prassi e le esperienze hanno portato, nel tempo, a individuare almeno due modalità di sperimentazione, ritenute le più efficaci allo scopo: il “pre-franchising” ed il “pilotage”.
Occorre chiarire che un franchisor può, ovviamente, sperimentare in proprio la sua formula e, con altrettanta ovvietà, non avrà la necessità di instaurare rapporti contrattuali con terzi per la fase di sperimentazione.
Con questo intervento non analizzo le due forme, mi limito solo a segnalare che troppe, troppe volte, pericolosamente troppe volte questo aspetto progettuale del franchising è trascurato e spesso (purtroppo) lo è volontariamente.
Il motivo ? Semplice: richiede investimenti e tempo.
La ricerca di scorciatoie è ormai prassi sempre più attuata. Ma questa metodologia non può che portare a non solide basi e a sistemi di franchising debolissimi e con una brevissima durata di presenza sul mercato.
La cosa più “triste” è che si giustificano le scorciatoie come “esigenze per entrare velocemente o più velocemente sul mercato” cercando, così, di manifestare una altissima preparazione in tutte le materie tipiche dell’impresa: economico-finanziaria, marketing, strategie di sviluppo e crescita, ampliamento dei mercati, diversificazione, ecc., ecc., ecc., ecc.. Non credo sia il caso di formulare particolari commenti a queste forme di autoconvincimento spesso inutili anche nel breve termine.
In Italia non esistono statistiche ufficiali, ma è noto a tutti gli operatori del settore (basta comunque scorrere i nomi presenti nelle diverse guida a distanza di 4/5 anni) quanto alto sia il numero di franchisor che “spariscono” dopo tale periodo di tempo. Certo i motivi possono essere molti, ma in un lasso di tempo così breve, l’attività di sperimentazione è comunemente riconosciuta essere la più probabile.
Comunque, al di là della fondatezza di questo dato, seppur importante, non può esistere alcun motivo e non può essere addotta alcuna giustificazione per evitare questa fase imperniata su due fortissimi motivi che abbiamo visto essere la “necessità imprenditoriale” e l’ “obbligatorietà legale”. Diversamente siamo fuori dai campi dell’imprenditoria e della legalità. Diversamente, l’impresa in franchising è incompleta e pericolosa.
Si, pericolosa. Dispiace infrangere molti sogni di aspiranti franchisor ai quali la lettura di questo intervento potrebbe sgretolare ambizioni da “capitani di impresa”, ma, d’altronde, con l’impresa non si scherza, con l’uso maldestro dell’impresa ci possiamo fare del male ed è ancor più grave quando rischiamo di farlo ad altri proponendo di “fare impresa” con il proprio metodo che, non avendolo sperimentato a dovere, rimane pura ipotesi.

Non viene che da concludere riprendendo e considerando quanto sostenuto da Freud: “c’è molta gente che crede ai sogni profetici, perché a volte il futuro si realizza come il desiderio lo ha costruito nel sogno. In questo non c’è nulla di strano, tanto più che la credulità del sognatore trascura volentieri le considerevoli differenze che esistono tra il sogno e la sua realizzazione”.

commenti
  1. […] riprendo l’argomento della sperimentazione nel franchising, già trattato negli interventi “Sogno di mezza impresa” e ““Presto e bene non stanno insieme”, neanche nel franchising“, ambedue del […]

  2. […] un anno”” (Settembre 2017) e anche altri interventi presenti sul blog come “Un sogno di mezza “impresa” (anche se in franchising)” (Febbraio 2013) e “Sperimentazione nel franchising: come “sfare cultura”. Basta […]

  3. […] sperimentazione fu proprio uno dei primi temi trattati nel blog con “Un sogno di mezza “impresa” (anche se in franchising)”, proprio per l’importanza legale, ma anche aziendale, che […]

  4. […] correlati:– #sintesi (ng), #sintetici (ng), #sinteticanti (ng) e…#franchising– Un sogno di mezza “impresa” (anche se in franchising)– “Presto e bene non stanno insieme”, neanche nel franchising– #Affiliazioni […]

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  6. […] “necessità” e sulla “obbligatorietà” della sperimentazione invito a leggere “Un sogno di mezza “impresa” (anche se in franchising)”, oltre ai vari articoli reperibili sulle varie testate, sicuramente su AZ Franchising.Vi è poi […]

  7. […] l’importanza del duplice obbligo di sperimentazione imposto all’affiliante (qui uno dei tanti interventi sul tema risalente al lontano 2013); (ii) la seconda giunge dalla “vittoria” ottenuta […]

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